Servizi
VERIFICA ESENZIONI PER REDDITO
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza del 11/12/2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria" definisce le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione per motivi di reddito nell'ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova modalità per l'autocertificazione, rimandando ad un successivo decreto le regole per gli accertamenti delle autocertificazioni.
Il Decreto fa riferimento all'art. 8, comma 16 della Legge 24/12/1996 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, di seguito schematizzate:
- E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni, con reddito familiare inferiore a € 36.151,98;
- E02: disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
- E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico;
- E04: titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- Limiti reddituali: ai fini del ticket si considera sempre il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi e non il reddito ISEE (il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente);
- Concetto di disoccupazione: ai fini del ticket per disoccupato si intende “colui che ha perso un precedente lavoro alle dipendenze ed è alla ricerca attiva di una nuova occupazione". Con questa accezione non rientrano in tale categoria un soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conservi l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito (Nota Regione Marche prot. n. 11173351/04/10/2018/R_MARCHE/GRM/SAN/P).
- Concetto di famiglia: per famiglia si intende la famiglia fiscale composta dai coniugi (non legalmente ed effettivamente separati) e da tutti i familiari fiscalmente a carico risultanti dalle dichiarazioni fiscali (indipendentemente dalla residenza anagrafica).
Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente l'elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione.
Qualora l'assistito, in ogni caso, non risultando in tale elenco, ritenga comunque di avere diritto all'esenzione per reddito, diversamente dalle informazioni contenute nell'elenco, è tenuto a recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale di competenza per AUTOCERTIFICARE il suddetto diritto e ricevere il documento di esenzione per reddito.
E' il medico, all'atto della prescrizione su ricettario del SSN di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - su richiesta dell'assistito - a rilevare l'eventuale codice di esenzione dall'elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione o dal certificato di esenzione rilasciato all'assistito dalla ASL, riportandolo quindi sull'impegnativa.
A seguito di autocertificazione, l'utente può usufruire nell'anno di riferimento delle prestazioni del Servizio Sanitario in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
L'autocertificazione segue le norme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: tutte le Aziende Sanitarie, ai sensi di tale disposizione, effettuano controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese ai fini della fruizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione dal ticket.
Qualora il mancato pagamento del ticket risulti, a seguito dei controlli disposti per legge, effettuato sulla base di una dichiarazione che dovesse riscontrarsi come non veritiera, l'eventuale evasione dal ticket comporta il recupero degli importi non pagati e l'applicabilità dell'art. 316 ter c.p. Inoltre, sempre in base al D.M. 11/12/2009, all'atto della richiesta di recupero del ticket non pagato, "L'Azienda sanitaria locale comunica altresì all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso".
Per tali motivi, prima di rilasciare l'autocertificazione per ottenere l'esenzione da reddito, nel caso di dubbi circa la propria situazione reddituale, è opportuno rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, agli sportelli dei Patronati, ai CAF o ad altri soggetti che offrono assistenza fiscale, per avere certezza circa la sussistenza del proprio diritto.
A seguito dei controlli sopra descritti, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, darà seguito al recupero dei ticket immotivatamente non pagati, con aggravio di € 4,00 per spese amministrative.
L'AST DI FERMO provvederà, senza ulteriori avvisi, all'invio di una diffida di pagamento con lettera raccomandata A/R; se quest'ultima dovesse rimanere senza conseguenza, si provvederà all'introduzione di tutte le procedure idonee al recupero del credito ed alla tutela del pubblico interesse.
Qualora si sia ricevuta una richiesta di pagamento da parte dell'AST DI FERMO, per le motivazioni sopra esposte, l'utente destinatario potrà:
- provvedere al pagamento ottemperando alla richiesta;
- ribadire il proprio diritto, qualora l'utente dovesse ritenere fondata l'autocertificazione rilasciata per il periodo di riferimento tramite apposito Modulo di contestazione (in allegato).
Il D.M. 11/12/2009 all'art. 1 comma 11, dispone, infatti, che entro il termine per provvedere indicato nella lettera di richiesta che si riceve si potrà "provvedere al pagamento ovvero esibire all'Azienda Sanitaria Locale la documentazione comprovante quanto dichiarato".
Per agevolare l'utenza circa la presentazione della documentazione che comprovi quanto dichiarato al fine di ottenere l'esenzione per il periodo di riferimento, si mette a disposizione un modello scaricabile da questa pagina, non vincolante e da integrare con tutti i dati e le informazioni mancanti.
Si precisa che tale documento deve essere ritenuto come accompagnatorio della documentazione che si intende mettere a disposizione per la valutazione della propria posizione ai sensi del D.M. 11/12/2009.
Detto documento, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentato al Direttore dell'AST DI FERMO - Via Zeppilli, 18 - 63900 Fermo (FM), da inviare a mezzo posta, PEC (ast.fermo@sanita.marche.it) o da presentare all'Ufficio Protocollo in Via Zeppilli, 18 Fermo (FM).
Via Zeppilli, 18
Email: sasha.rozzi@sanita.marche.it
Note: Consegna contestazione: Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00, anche a mezzo posta all'indirizzo via Zeppilli 18 Fermo.
